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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 30-septies
Articolo 30-septies
Esternalizzazione
1. L'impresa che esternalizza funzioni o attività relative all'attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacità dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;
d) compromettere la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attività di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata;
b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate;
c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.