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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 277
Articolo 277
Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.
2. Quando presso società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.