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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 254
Articolo 254
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione è disciplinata
dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza
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