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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 121-quinquies
Articolo 121-quinquies
Conflitti di interesse
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all'articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.
2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono:
a) fornite su un supporto durevole;
b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
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