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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 35-bis
Articolo 35-bis
Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.
5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.