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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 263
Articolo 263
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3.
Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza
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