Codice delle assicurazioni private
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Preambolo
1Definizioni
2Classificazione per ramo
3 Finalità della vigilanza
3-bis Principi generali della vigilanza
4Ministro dello sviluppo economico
5Autorità di vigilanza
6Destinatari della vigilanza
7 Reclami
8Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
9Regolamenti e altri provvedimenti
9-bis Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza
10Segreto d'ufficio
10-bis Utilizzo delle informazioni riservate
10-ter Scambio di informazioni con altre Autorità dell'Unione europea
10-quaterSistemi interni di segnalazione delle violazioni
10-quinquiesProcedura di segnalazione di violazioni
11Attività assicurativa
12Operazioni vietate
13Autorizzazione
14Requisiti e procedura
14-bisProgramma di attività
15 Estensione ad altri rami
16Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
17Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
18Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
19Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
20Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
21Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
22Attività in uno Stato terzo
23Attività in regime di stabilimento
24Attività in regime di prestazione di servizi
25Rappresentante per la gestione dei sinistri
26Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
27Rispetto delle norme di interesse generale
28Attività in regime di stabilimento
29Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
29-bis Responsabilità del consiglio di amministrazione
30-novies Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
30-decies Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti.
30Sistema di governo societario dell'impresa
30-bis Sistema di gestione dei rischi
30-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità
30-quater Sistema di controllo interno
30-quinquies Funzione di revisione interna
30-sexies Funzione attuariale
30-septies Esternalizzazione
30-octies Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo assistenza
31ABROGATO
32Determinazione delle tariffe nei rami vita
33Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
34ABROGATO
35Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
35-bis Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
35-ter Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti
35-quater Valutazione degli attivi e delle passività
36ABROGATO
36-bis Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
36-ter Calcolo delle riserve tecniche
36-quater Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio
36-quinquies Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
36-sexies Calcolo dell'aggiustamento di congruità
36-septiesAggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
36-octies Informazioni tecniche
36-novies Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
36-decies Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione
36-undecies Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
36-duodecies Qualità dei dati
36-terdecies Adeguatezza delle riserve tecniche
37ABROGATO
37-bis Riserve tecniche del lavoro indiretto
37-ter Principio della persona prudente
38Copertura delle riserve tecniche
39ABROGATO
40ABROGATO
41Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
42Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
42-bisAttivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
42-terABROGATO
43Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
44ABROGATO
44-bisABROGATO
44-ter Fondi propri
44-quater Fondi propri di base
44-quinquies Fondi propri accessori
44-sexies Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
44-septies Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
44-octies Classificazione in livelli
44-novies Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
44-decies Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
45ABROGATO
45-bis Requisito Patrimoniale di Solvibilità
45-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
45-quater Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
45-quinquies Struttura della formula standard
45-sexies Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
45-septies Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
45-octies Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
45-novies Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
45-decies Requisito patrimoniale per il rischio operativo
45-undecies Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
45-duodecies Semplificazioni della formula standard
45-terdecies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
46ABROGATO
46-bisAutorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali
46-ter Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche
46-quater Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
46-quinquies Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni
46-sexies Ritorno alla formula standard
46-septies Non conformità del modello interno
46-octies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard
46-novies Prova dell'utilizzo
46-decies Standard di qualità statistica
46-undecies Standard di calibrazione
46-duodecies Attribuzione di utili e di perdite
46-terdecies Standard di convalida
46-quaterdecies Standard di documentazione
46-quindecies Modelli e dati esterni
47ABROGATO
47-bis Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali
47-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
47-quater Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
47-quinquies Processo di controllo prudenziale
47-sexies Maggiorazione del capitale
47-septies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto
47-octies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
47-novies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
47-decies Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria
47-undecies Informativa all'AEAP
47-duodecies Trasparenza degli investitori istituzionali.
48Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
48-bis Bilancio, registri e scritture contabili
49 Riserve tecniche
50 Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
51 Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri
51-bis Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
51-ter Nozione di impresa di assicurazione locale
51-quater Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali
52Particolari mutue assicuratrici
53Attività esercitabili
54ABROGATO
55Autorizzazione
56Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
57Attività di riassicurazione
57-bisSocietà veicolo
58Autorizzazione
59Requisiti e procedura
59-bisEstensione ad altri rami
59-terAttività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
59-quaterAttività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
59-quinquiesAttività in uno Stato terzo
60Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
60-bisAttività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
61Attività in regime di prestazione di servizi
62Esercizio dell'attività di riassicurazione
63 Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario
63-bis Valutazione delle attività e passività
64 Riserve tecniche
64-bis Principi in materia di investimenti
65 Attivi a copertura delle riserve tecniche
65-bisRegistro delle attività a copertura delle riserve tecniche
66ABROGATO
66-bis Fondi propri
66-terABROGATO
66-quater Requisiti Patrimoniali di Solvibilità
66-quinquiesABROGATO
66-sexies Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
66-sexies.1 Informativa e processo di controllo prudenziale
66-septies Riassicurazione finite
67 Attività in regime di stabilimento
68Autorizzazioni
69Obblighi di comunicazione
70Comunicazione degli accordi di voto
71Richiesta di informazioni
72Nozione di controllo
73Partecipazioni indirette
74Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
75Protocolli di autonomia
76Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
77Requisiti dei partecipanti
78Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
79Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
80ABROGATO
81Vigilanza prudenziale
82ABROGATO
83ABROGATO
84ABROGATO
85ABROGATO
86ABROGATO
87ABROGATO
87-bisABROGATO
88Disposizioni applicabili
89Disposizioni particolari
90Schemi
91Principi di redazione
92Esercizio sociale e termine per l'approvazione
93Deposito e pubblicazione
94Relazione sulla gestione
95Imprese obbligate
96Direzione unitaria
97Esonero dall'obbligo di redazione
98Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
99Data di riferimento
100Relazione sulla gestione
101Libri e registri obbligatori
102Revisione legale del bilancio
103ABROGATO
104Accertamenti sulla gestione contabile
105ABROGATO
106 Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa
107 Ambito di applicazione
107-bis Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
108Attività di distribuzione
108-bis Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
109Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
109-bisRegime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio
110Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
111Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
112Requisiti per l'iscrizione delle società
113Cancellazione
114Reiscrizione
114-bis Requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112.
115Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
116 Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
116-bis Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro.
116-ter Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.
116-quater Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.
116-quinquies Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
116-sexies Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante.
116-septies Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi.
116-octies Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento.
116-novies Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani.
116-decies Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale.
116-undecies Pubblicazione delle norme di interesse generale.
117Separazione patrimoniale
118Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
119Doveri e responsabilità verso gli assicurati
119-bisRegole di comportamento e conflitti di interesse
119-ter Consulenza e norme per le vendite senza consulenza
120 Informazione precontrattuale
120-bis Trasparenza sulle remunerazioni
120-ter Trasparenza sui conflitti di interesse
120-quater Modalità dell'informazione
120-quinquiesVendita abbinata
121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
121-bisAcquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
121-ter Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto
121-quaterVigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
121-quinquies Conflitti di interesse
121-sexies Informativa al contraente e incentivi
121-septiesValutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti
121-octies Protocollo d'intesa
122Veicoli a motore
122-bis Deroghe.
123Natanti
124Gare e competizioni sportive
125Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
126Ufficio centrale italiano
127Certificato di assicurazione e contrassegno
128 Massimali di garanzia.
129Soggetti esclusi dall'assicurazione
130Imprese autorizzate
131Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
132Obbligo a contrarre
132.1 Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli.
132-bisObblighi informativi degli intermediari
132-terSconti obbligatori
133Formule tariffarie
134Attestazione sullo stato del rischio
135Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
136Funzioni del Ministero dello sviluppo economico
137Danno patrimoniale
138Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
139Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
140Pluralità di danneggiati e supero del massimale
141Risarcimento del terzo trasportato
142Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
142-bisInformazioni sulla copertura assicurativa
142-terUtenti della strada non motorizzati.
143Denuncia di sinistro
144Azione diretta del danneggiato
144-bis Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.
145Proponibilità dell'azione di risarcimento
145-bisValore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici
146Diritto di accesso agli atti
147Stato di bisogno del danneggiato
148Procedura di risarcimento
149Procedura di risarcimento diretto
149-bis Trasparenza delle procedure di risarcimento
150Disciplina del sistema di risarcimento diretto
150-bis Certificato di chiusa inchiesta
151Procedura
152Mandatario per la liquidazione dei sinistri
153Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
154Centro di informazione italiano
155Accesso al Centro di informazione italiano
156Attività peritale
157Ruolo dei periti assicurativi
158Requisiti per l'iscrizione
159Cancellazione dal ruolo
160Reiscrizione
161Coassicurazione comunitaria
162Determinazione dell'oggetto della delega
162-bis Riserve tecniche
162-ter Dati statistici
163Requisiti particolari
164Modalità per la gestione dei sinistri
165Raccordo con le disposizioni del codice civile
166Criteri di redazione
167Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
168Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
169Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
170Divieto di abbinamento
170-bisDurata del contratto
171Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
172Diritto di recesso
173Assicurazione di tutela legale
174Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
175Assicurazione di assistenza
176Revocabilità della proposta
177Diritto di recesso
178Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
179Nozione
180Contratti di assicurazione contro i danni
181Contratti di assicurazioni sulla vita
182Pubblicità dei prodotti assicurativi
183Regole di comportamento
184Misure cautelari ed interdittive
185 Documentazione informativa.
185-bis Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni.
185-ter Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita.
186 Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
187 Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
187.1 Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
187-bisModalità di esercizio dei poteri di vigilanza
187-terABROGATO
188Poteri di intervento
189Poteri di indagine
190Obblighi di informativa
190-bis Informazioni statistiche
191Potere regolamentare
192Imprese di assicurazione italiane
193Imprese di assicurazione di altri Stati membri
194Imprese di assicurazione di Stati terzi
195Imprese di riassicurazione italiane
195-bis Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
195-ter Imprese di riassicurazione di Stati terzi
196Modificazioni statutarie
197Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
198Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
199Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
200Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
201Fusione e scissione di imprese di assicurazione
202Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
203Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa
203-bis Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle società veicolo
204Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
205Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
205-bis Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica
205-ter Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione.
206ABROGATO
206-bis Collegio delle autorità di vigilanza
206-ter Accordi di coordinamento
207ABROGATO
207-bis Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza
207-ter Consultazione tra autorità di vigilanza
207-quater Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
207-quinquies Segreto professionale e riservatezza
207-sexies Autorità di vigilanza sul gruppo
207-septies Funzioni dell'IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo
207-octiesCooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo
208Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi
208-bis Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di assicurazione
208-ter Cooperazione per l'applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
208-quater Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP.
209Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
210 Vigilanza sul gruppo
210-bis Altre disposizioni applicabili
210-ter Albo delle società capogruppo
210-quater Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo
211ABROGATO
212ABROGATO
212-bis Poteri dell'IVASS
213 Vigilanza informativa
214 Vigilanza ispettiva
214-bis Potere di indirizzo
214-ter Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
215ABROGATO
215-bis Sistema di governo societario di gruppo
215-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
215-quater Vigilanza sulla concentrazione di rischi
215-quinquies Operazioni infragruppo
216 Comunicazione delle operazioni infragruppo
216-bis Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo
216-ter Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
216-quater Frequenza del calcolo
216-quinquies Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
216-sexies Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
216-septiesMaggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
216-octies Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo
216-novies Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
216-decies Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
217ABROGATO
217-bis Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
217-terGestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
217-quater Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
217-quinquies Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
217-sexies Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata
217-septies Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
218ABROGATO
219ABROGATO
220ABROGATO
220-bis Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
220-ter Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
220-quater Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
220-quinquies Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
220-sexies Verifica dell'equivalenza: livelli
220-septies Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
220-octies Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
220-novies Misure correttive sul gruppo
220-decies Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
221Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
222 Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
222-bis Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
222-ter Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
223ABROGATO
223-bis Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
223-ter Piano di risanamento e piano di finanziamento
224Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
225Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
226-bis Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
227 Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
228ABROGATO
229Commissario per il compimento di singoli atti
230Commissario per la gestione provvisoria
231Amministrazione straordinaria
232Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
233Organi della procedura di amministrazione straordinaria
234Poteri e funzionamento degli organi straordinari
235Adempimenti iniziali
236Adempimenti finali
237Adempimenti in materia di pubblicità
238Esclusività delle procedure di risanamento
239Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
240Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
241Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
242Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
243Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
244Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
245Liquidazione coatta amministrativa
246Organi della procedura
247Adempimenti in materia di pubblicità
248Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
249Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
250Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
251Adempimenti iniziali
252Accertamento del passivo
253Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
254Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
255Appello
256Insinuazioni tardive
257Liquidazione dell'attivo
258Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
259 Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
260Ripartizione dell'attivo
261Adempimenti finali
262Concordato
263Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
264Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
265Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
266Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
267Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
268Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
269Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
270Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
271Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
272Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
273Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
274Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
274-bis Definizioni
274-ter Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
274-quater Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
274-quinquies Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse
274-sexies Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
274-septies Prestazioni protette ammissibili
274-octies Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa
274-novies Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
274-decies Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
274-undecies Poteri dell'IVASS
274-duodecies Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
274-terdecies Interventi finanziati su base volontaria
274-quaterdecie Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita
275 Amministrazione straordinaria dell'ultima società controllante italiana
276Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana
277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
281Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
282 Gruppi e società non iscritte all'albo
283Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
283-bis Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
284Sinistri causati da natanti in altro Stato membro
285Fondo di garanzia per le vittime della strada

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 1

Articolo 1
Definizioni

1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche , la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP o EIOPA": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE o EBA": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM o ESMA": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa; (45)
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione; (45)
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; (45)
n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa; (45)
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa; (45)
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale; (45)
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74;
hh) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società;
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; (45)
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; (45)
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; (45)
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
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4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale; (45)
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; (45)
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L' IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; (45)
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.
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