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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 53
Articolo 53
Attivita' esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, puo' esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3.
Le particolari mutue assicuratrici
limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.