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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 33
Articolo 33
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, puo' determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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