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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 27
Articolo 27
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa
di assicurazione comunitaria
non puo' stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.