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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 159
Articolo 159
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'
CONSAP
, con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b),
c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo
di gestione
di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'CONSAP
.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.