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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 216-bis
Articolo 216-bis
Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo
1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS puo', secondo le disposizioni stabilite con regolamento:
a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;
b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.