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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 69
Articolo 69
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare
di partecipazioni indicate
dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da' comunicazione all'IVASS
. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'IVASS
.
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'
IVASS
le generalità dei fiducianti.
3. L'
IVASS
, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'
IVASS
, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
.