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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 47-undecies
Articolo 47-undecies
Informativa all'AEAP
1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti:
a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', per ciascuna delle seguenti categorie:
1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita;
3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni;
4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei rami vita e danni;
5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione;
1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita;
3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni;
4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei rami vita e danni;
5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione;
b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c);
c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica;
d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.