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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 45-duodecies
Articolo 45-duodecies
Semplificazioni della formula standard
1. L'impresa puo' utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4