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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 190
Articolo 190
Obblighi di informativa
1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:
a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;
b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati;
c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.
1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:
a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto;
b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;
c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'
IVASS
di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'IVASS
ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'
IVASS
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio , o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo
. I medesimi soggetti forniscono all'IVASS
ogni altro dato o documento richiesto.
4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo,
4 e 4-bis
si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'
IVASS
: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.
5-ter. L'
IVASS
stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'IVASS
adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.