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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 70
Articolo 70
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'
IVASS
dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'IVASS
stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'
IVASS
puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.