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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 274-decies
Articolo 274-decies
(( (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) ))
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.