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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 36-duodecies
Articolo 36-duodecies
Qualita' dei dati
1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.
2. Nel caso in cui l'impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l'applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, puo' utilizzare per il calcolo della migliore stima adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.
3. L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti dall'esperienza.
4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall'esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l'impresa effettua gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.