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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 66-bis
Articolo 66-bis
Fondi propri
1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.