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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 55
Articolo 55
Autorizzazione
1. L'
IVASS
o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, commi 3 e 4,
autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
.
3. L'
IVASS
, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.