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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 62
Articolo 62
Esercizio dell'attività di riassicurazione
1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.