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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 43
Articolo 43
Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati
e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
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