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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 264
Articolo 264
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana.
Si applica l'articolo 240, comma 3.
Si applica l'articolo 240, comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale
in uno Stato Membro o
in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.