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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 44-quater
Articolo 44-quater
Fondi propri di base
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;
b) le passività subordinate.