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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 249
Articolo 249
Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non puo' essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale
dove l'impresa ha il centro degli interessi principali
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2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del
titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice
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