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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 241
Articolo 241
Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'
L'
IVASS
del verificarsi di una causa di scioglimento della società.L'
IVASS
, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'
IVASS
il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'IVASS
sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'
IVASS
, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.