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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 283-bis
Articolo 283-bis
Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
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