Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
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Preambolo
1Deposito in formato cartaceo
2Deposito telematico e modalità di trasmissione
3Termini per il deposito
4Integrazione delle domande
5 Irricevibilità.
6Traduzione in lingua italiana
7Deposito delle domande di brevetto europeo
8Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale
9Trasformazione del brevetto europeo
10Registro italiano dei brevetti europei
11 Contenuto della domanda di marchio.
11-bis Rappresentazione del marchio
12Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio
13Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività
14Divisione della domanda in caso di più marchi
15Divisione della domanda di marchio in domande parziali
16Esame dei marchi internazionali
17Marchi collettivi internazionali
18Domanda di rinnovazione del marchio
19Marchio già registrato all'estero
20Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi
21Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto
22Domanda di brevetto
23Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti
24Ricerca di anteriorità
24-bis Istanza di limitazione
25Domanda di registrazione del disegno o modello
26Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli
27Identificazione della topografia
28Protezione temporanea
29Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
30Istanze di continuazione della procedura
31Istanze di reintegrazione
32Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni
33Visioni e riproduzioni
34Mandato
35Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
36Tasse e diritti di deposito
37Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti
38Tasse e diritti di mantenimento
39Termine della decadenza
40Trascrizione
41Annotazione
42Riserva di deposito
43Pubblicazioni
44Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale
45Procedure di segretazione militare
46Atto di opposizione
47 Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva.
48Istruttoria
49Prima comunicazione alle parti
50Opposizione a registrazione internazionale
51Assegnazione delle opposizioni
52Fase di merito
53Prova d'uso
54Sospensione
55Documentazione
56Decisione
57Estinzione
58Ricorso
59Reintegrazione
60Proroga
61Correzioni ed integrazioni
62Nomina degli esaminatori
63Responsabilità degli esaminatori
63-bis Istanza di decadenza, nullità o trasferimento.
63-ter Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva.
63-quater Verifica della ricevibilità ed ammissibilità.
63-quinquies Fase in contraddittorio.
63-sexies Fase di merito.
63-septies Prova d'uso.
63-octies Sospensione.
63-novies Accesso agli atti.
63-decies Decisione.
63-undecies Estinzione e rinuncia.
63-duodecies Proroga.
63-terdecies Correzioni ed integrazioni.
64Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo
65Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo
66Svolgimento delle votazioni
66-bis Iscrizione all'albo dei tirocinanti.
67Convenzioni
68Abrogazioni

Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 63-quater

Articolo 63-quater
Verifica della ricevibilita' ed ammissibilità

1. Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilita' ed ammissibilità dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullità, la data in cui è stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.
2. L'istanza è irricevibile se:
a) l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice;
b) non è redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non è depositata contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.
3. L'istanza è inammissibile se:
a) è diretta contro una registrazione inesistente o non più in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;
c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullità diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice;
d) è fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 3, o tale diritto non è anteriore;
e) l'istante non è legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
f) è fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, è registrato da meno di cinque anni;
g) è stata depositata da un mandatario e non è stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice;
h) è omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.
4. L'istanza è altresì inammissibile se è rivolta contro una pluralità di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullità e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.