Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
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Preambolo
1Deposito in formato cartaceo
2Deposito telematico e modalità di trasmissione
3Termini per il deposito
4Integrazione delle domande
5 Irricevibilità.
6Traduzione in lingua italiana
7Deposito delle domande di brevetto europeo
8Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale
9Trasformazione del brevetto europeo
10Registro italiano dei brevetti europei
11 Contenuto della domanda di marchio.
11-bis Rappresentazione del marchio
12Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio
13Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività
14Divisione della domanda in caso di più marchi
15Divisione della domanda di marchio in domande parziali
16Esame dei marchi internazionali
17Marchi collettivi internazionali
18Domanda di rinnovazione del marchio
19Marchio già registrato all'estero
20Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi
21Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto
22Domanda di brevetto
23Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti
24Ricerca di anteriorità
24-bis Istanza di limitazione
25Domanda di registrazione del disegno o modello
26Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli
27Identificazione della topografia
28Protezione temporanea
29Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
30Istanze di continuazione della procedura
31Istanze di reintegrazione
32Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni
33Visioni e riproduzioni
34Mandato
35Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
36Tasse e diritti di deposito
37Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti
38Tasse e diritti di mantenimento
39Termine della decadenza
40Trascrizione
41Annotazione
42Riserva di deposito
43Pubblicazioni
44Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale
45Procedure di segretazione militare
46Atto di opposizione
47 Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva.
48Istruttoria
49Prima comunicazione alle parti
50Opposizione a registrazione internazionale
51Assegnazione delle opposizioni
52Fase di merito
53Prova d'uso
54Sospensione
55Documentazione
56Decisione
57Estinzione
58Ricorso
59Reintegrazione
60Proroga
61Correzioni ed integrazioni
62Nomina degli esaminatori
63Responsabilità degli esaminatori
63-bis Istanza di decadenza, nullità o trasferimento.
63-ter Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva.
63-quater Verifica della ricevibilità ed ammissibilità.
63-quinquies Fase in contraddittorio.
63-sexies Fase di merito.
63-septies Prova d'uso.
63-octies Sospensione.
63-novies Accesso agli atti.
63-decies Decisione.
63-undecies Estinzione e rinuncia.
63-duodecies Proroga.
63-terdecies Correzioni ed integrazioni.
64Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo
65Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo
66Svolgimento delle votazioni
66-bis Iscrizione all'albo dei tirocinanti.
67Convenzioni
68Abrogazioni

Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 40

Articolo 40
Trascrizione

1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione:
a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti di cui alle lettere a),
b) e
c) dell'articolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia;
b) la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e relative domande giudiziali.
2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata da copia autentica dell'atto pubblico estero o dall'originale o copia autentica della scrittura privata autenticata all'estero, vanno anche osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un notaio o un archivio notarile italiano.
4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da un estratto dell'atto di cui al comma 2, lettera a) o da una certificazione del Registro delle Imprese o di altra autorità competente, questi atti non soggiacciono all'obbligo fiscale della registrazione.
5. Per gli atti provenienti dall'estero la traduzione è sempre dovuta e si applica l'articolo
6.
6. Alla domanda di trascrizione si applica la procedura di cui all'articolo 173 del Codice, per quanto compatibile.
7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle domande di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarità ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta e l'eventuale modulo di richiesta fornito dall'Ufficio internazionale, compilato in duplice esemplare.
7-bis. La dichiarazione di avvenuta concessione di licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.