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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 5
Articolo 5
Irricevibilita'
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.
2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonché dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.