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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 46
Articolo 46
Atto di opposizione
1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo' essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice.
2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:
segno
al diritto anteriore
dell'Unione europea
; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;
dei diritti
b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione:
1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;
1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;
diritto anteriore
2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.