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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 35
Articolo 35
Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finchè non sia comunicata nuova elezione di domicilio
ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,
nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.