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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 41
Articolo 41
Annotazione
1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:
a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;
b) l'elezione del domicilio
ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,
da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale; c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;
d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.
2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.