Menu
Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 2
Articolo 2
Deposito telematico e modalità di trasmissione
1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
.
1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.