Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Menu
Preambolo
1Deposito in formato cartaceo
2Deposito telematico e modalità di trasmissione
3Termini per il deposito
4Integrazione delle domande
5 Irricevibilità.
6Traduzione in lingua italiana
7Deposito delle domande di brevetto europeo
8Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale
9Trasformazione del brevetto europeo
10Registro italiano dei brevetti europei
11 Contenuto della domanda di marchio.
11-bis Rappresentazione del marchio
12Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio
13Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività
14Divisione della domanda in caso di più marchi
15Divisione della domanda di marchio in domande parziali
16Esame dei marchi internazionali
17Marchi collettivi internazionali
18Domanda di rinnovazione del marchio
19Marchio già registrato all'estero
20Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi
21Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto
22Domanda di brevetto
23Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti
24Ricerca di anteriorità
24-bis Istanza di limitazione
25Domanda di registrazione del disegno o modello
26Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli
27Identificazione della topografia
28Protezione temporanea
29Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
30Istanze di continuazione della procedura
31Istanze di reintegrazione
32Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni
33Visioni e riproduzioni
34Mandato
35Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
36Tasse e diritti di deposito
37Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti
38Tasse e diritti di mantenimento
39Termine della decadenza
40Trascrizione
41Annotazione
42Riserva di deposito
43Pubblicazioni
44Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale
45Procedure di segretazione militare
46Atto di opposizione
47 Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva.
48Istruttoria
49Prima comunicazione alle parti
50Opposizione a registrazione internazionale
51Assegnazione delle opposizioni
52Fase di merito
53Prova d'uso
54Sospensione
55Documentazione
56Decisione
57Estinzione
58Ricorso
59Reintegrazione
60Proroga
61Correzioni ed integrazioni
62Nomina degli esaminatori
63Responsabilità degli esaminatori
63-bis Istanza di decadenza, nullità o trasferimento.
63-ter Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva.
63-quater Verifica della ricevibilità ed ammissibilità.
63-quinquies Fase in contraddittorio.
63-sexies Fase di merito.
63-septies Prova d'uso.
63-octies Sospensione.
63-novies Accesso agli atti.
63-decies Decisione.
63-undecies Estinzione e rinuncia.
63-duodecies Proroga.
63-terdecies Correzioni ed integrazioni.
64Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo
65Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo
66Svolgimento delle votazioni
66-bis Iscrizione all'albo dei tirocinanti.
67Convenzioni
68Abrogazioni

Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 11-bis

Articolo 11-bis
Rappresentazione del marchio

1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e puo' essere accompagnata da una descrizione.
3. Le diverse tipologie di marchio sono così rappresentate:
a) marchio denominativo: il marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori;
b) marchio figurativo: il marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;
c) marchio di forma tridimensionale: il marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica puo' comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione è costituita da un numero di vedute del marchio non superiori a cinque;
d) marchio di posizionamento: il marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate.
La rappresentazione è accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;
e) marchio a motivi ripetuti: il marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione è accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;
f) il marchio di colore:
1) marchio di colore unico: qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;
2) marchio costituito da una combinazione di colori: qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Puo' essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;
g) marchio sonoro: il marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale. Tale rappresentazione puo' essere accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono;
h) marchio di movimento: il marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento, è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione.
Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse sono numerate e accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza. Il numero delle immagini statiche e i limiti di dimensione massima dei file video sono stabiliti dal decreto indicato dal comma 5;
i) marchio multimediale: il marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione, è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con il decreto indicato dal comma 5, e accompagnato da descrizione esplicativa;
l) marchio olografico: il marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto indicato dal comma 5.
4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in più di una di tali tipologie, la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al comma 1 e puo' essere accompagnato da una descrizione.
5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica pertinente.
6. Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio è riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.