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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 4
Articolo 4
Integrazione delle domande
1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148,
comma 3
del Codice, puo' essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.
2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non è prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice.
2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice.
3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente.
4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2.
4-bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.