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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 11
Articolo 11
Contenuto della domanda di marchio
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice:
a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio puo' chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti più di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;
b) l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-bis del presente regolamento;
c) la domanda di registrazione che ha ad oggetto un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;
d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe così come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta così come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalità tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;
e) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorità di una domanda anteriore, è indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorità e il Paese nel quale essa è stata presentata. Il documento attestante la priorità, qualora non allegato alla domanda, è integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;
g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;
h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.