Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
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Preambolo
1Deposito in formato cartaceo
2Deposito telematico e modalità di trasmissione
3Termini per il deposito
4Integrazione delle domande
5 Irricevibilità.
6Traduzione in lingua italiana
7Deposito delle domande di brevetto europeo
8Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale
9Trasformazione del brevetto europeo
10Registro italiano dei brevetti europei
11 Contenuto della domanda di marchio.
11-bis Rappresentazione del marchio
12Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio
13Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività
14Divisione della domanda in caso di più marchi
15Divisione della domanda di marchio in domande parziali
16Esame dei marchi internazionali
17Marchi collettivi internazionali
18Domanda di rinnovazione del marchio
19Marchio già registrato all'estero
20Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi
21Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto
22Domanda di brevetto
23Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti
24Ricerca di anteriorità
24-bis Istanza di limitazione
25Domanda di registrazione del disegno o modello
26Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli
27Identificazione della topografia
28Protezione temporanea
29Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
30Istanze di continuazione della procedura
31Istanze di reintegrazione
32Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni
33Visioni e riproduzioni
34Mandato
35Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
36Tasse e diritti di deposito
37Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti
38Tasse e diritti di mantenimento
39Termine della decadenza
40Trascrizione
41Annotazione
42Riserva di deposito
43Pubblicazioni
44Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale
45Procedure di segretazione militare
46Atto di opposizione
47 Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva.
48Istruttoria
49Prima comunicazione alle parti
50Opposizione a registrazione internazionale
51Assegnazione delle opposizioni
52Fase di merito
53Prova d'uso
54Sospensione
55Documentazione
56Decisione
57Estinzione
58Ricorso
59Reintegrazione
60Proroga
61Correzioni ed integrazioni
62Nomina degli esaminatori
63Responsabilità degli esaminatori
63-bis Istanza di decadenza, nullità o trasferimento.
63-ter Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva.
63-quater Verifica della ricevibilità ed ammissibilità.
63-quinquies Fase in contraddittorio.
63-sexies Fase di merito.
63-septies Prova d'uso.
63-octies Sospensione.
63-novies Accesso agli atti.
63-decies Decisione.
63-undecies Estinzione e rinuncia.
63-duodecies Proroga.
63-terdecies Correzioni ed integrazioni.
64Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo
65Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo
66Svolgimento delle votazioni
66-bis Iscrizione all'albo dei tirocinanti.
67Convenzioni
68Abrogazioni

Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 11

Articolo 11
Contenuto della domanda di marchio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice:
a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio puo' chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti più di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;
b) l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-bis del presente regolamento;
c) la domanda di registrazione che ha ad oggetto un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;
d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe così come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta così come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalità tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;
e) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorità di una domanda anteriore, è indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorità e il Paese nel quale essa è stata presentata. Il documento attestante la priorità, qualora non allegato alla domanda, è integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;
g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;
h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.