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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 58
Articolo 58
Ricorso
1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell'opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.
2.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119
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