Menu
Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 54
Articolo 54
Sospensione
1. Il procedimento di opposizione è sospeso:
a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice;
b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si è concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;
c) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;
d) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice,
si applica anche alla lettera c) del comma 1
.