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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 63-decies
Articolo 63-decies
Decisione
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.
2. Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-quater, comma 6, ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di rappresentanza professionale.
3. La decisione è comunicata alle parti del procedimento.
4. Le decisioni sulla nullità e decadenza sono pubbliche e si applica l'articolo 33.