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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 23
Articolo 23
Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.