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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 48
Articolo 48
Istruttoria
1.
Scaduto il
termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilita', l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 , 2
e 3, e 178, comma 1, del Codice.
2. L'atto è irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.
3. L'atto è inammissibile se:
a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli
articoli 176
, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a),b) e
c) del presente regolamento;
b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice;
c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere
b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice;
c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere
c), d), e) ed f) e dall'articolo 14, comma 1, lettera c-bis, del Codice
o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice; d) l'opponente non è legittimato a presentare l'opposizione;
e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario;
f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta.
4. Se all'atto di opposizione non è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice.
5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.