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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 30
Articolo 30
Istanze di continuazione della procedura
1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.
2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.