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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 29
Articolo 29
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e puo' riguardare più domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all'articolo 229 del Codice.
2. La facoltà di correzione, di cui all'articolo 172, comma 2 del Codice, puo' essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne più domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta.
3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto puo' richiedere la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione Una sola richiesta è sufficiente quando la correzione concerne più registrazioni ovvero più brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta.
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4. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.