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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 60
Articolo 60
Proroga
1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice.
2. Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga puo' essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un armo a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.