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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 10
Articolo 10
Registro italiano dei brevetti europei
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali è stata richiesta la convalida
ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarità. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.
2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.