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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 14
Articolo 14
Divisione della domanda in caso di più marchi
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell'articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.