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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 61
Articolo 61
Correzioni ed integrazioni
1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti
e quanto previsto all'articolo 52, comma 1
, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.