Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
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Preambolo
1Deposito in formato cartaceo
2Deposito telematico e modalità di trasmissione
3Termini per il deposito
4Integrazione delle domande
5 Irricevibilità.
6Traduzione in lingua italiana
7Deposito delle domande di brevetto europeo
8Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale
9Trasformazione del brevetto europeo
10Registro italiano dei brevetti europei
11 Contenuto della domanda di marchio.
11-bis Rappresentazione del marchio
12Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio
13Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività
14Divisione della domanda in caso di più marchi
15Divisione della domanda di marchio in domande parziali
16Esame dei marchi internazionali
17Marchi collettivi internazionali
18Domanda di rinnovazione del marchio
19Marchio già registrato all'estero
20Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi
21Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto
22Domanda di brevetto
23Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti
24Ricerca di anteriorità
24-bis Istanza di limitazione
25Domanda di registrazione del disegno o modello
26Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli
27Identificazione della topografia
28Protezione temporanea
29Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
30Istanze di continuazione della procedura
31Istanze di reintegrazione
32Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni
33Visioni e riproduzioni
34Mandato
35Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
36Tasse e diritti di deposito
37Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti
38Tasse e diritti di mantenimento
39Termine della decadenza
40Trascrizione
41Annotazione
42Riserva di deposito
43Pubblicazioni
44Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale
45Procedure di segretazione militare
46Atto di opposizione
47 Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva.
48Istruttoria
49Prima comunicazione alle parti
50Opposizione a registrazione internazionale
51Assegnazione delle opposizioni
52Fase di merito
53Prova d'uso
54Sospensione
55Documentazione
56Decisione
57Estinzione
58Ricorso
59Reintegrazione
60Proroga
61Correzioni ed integrazioni
62Nomina degli esaminatori
63Responsabilità degli esaminatori
63-bis Istanza di decadenza, nullità o trasferimento.
63-ter Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva.
63-quater Verifica della ricevibilità ed ammissibilità.
63-quinquies Fase in contraddittorio.
63-sexies Fase di merito.
63-septies Prova d'uso.
63-octies Sospensione.
63-novies Accesso agli atti.
63-decies Decisione.
63-undecies Estinzione e rinuncia.
63-duodecies Proroga.
63-terdecies Correzioni ed integrazioni.
64Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo
65Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo
66Svolgimento delle votazioni
66-bis Iscrizione all'albo dei tirocinanti.
67Convenzioni
68Abrogazioni

Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 50

Articolo 50
Opposizione a registrazione internazionale

1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice.
2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione è provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione è sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:
a) quando il rifiuto provvisorio è ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;
b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio.
3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:
a) il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo;
b) l'indicazione che il rifiuto è basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;
c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorità della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore;
d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale puo' richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.
4.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119
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5.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119
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6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato
comunicato
un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione.
7. Al temine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
una comunicazione
:
a)
...
di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione è respinta e il relativo provvedimento è divenuto inoppugnabile;
b)
di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,
ovvero se l'opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;
b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione è accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.